O credenti, se contraete un debito a una certa scadenza, scrivetelo إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ, e lo scriva uno scriba tra voi, con giustizia, e che lo scriba non si rifiuti di scriverlo nel modo in cui Allāh gli ha insegnato; scriva sotto dettatura di chi contrae il debito, e che tema Allāh, il suo Dio, e non ne tolga nulla. Nel caso che il contraente fosse licenzioso o debole, o incapace di dettare personalmente, che detti il suo tutore con giustizia. E si prendano due testimoni tra i vostri uomini. Se non ci fossero uomini, si prendano un uomo e due donne tra quelli che vi piacciono tra i testimoni, così che, se una sbaglia, può correggerla l'altra. E non si rifiutino i testimoni, se convocati, e non si annoino nello scrivere, sia piccola o grande, la sua scadenza; ciò è più giusto da Allāh e più giusto per la testimonianza, e più adatto a non farvi dubitare; tranne quando si tratta di un commercio diretto in beni che trattate tra voi: in questo caso non c'è nessuna colpa se non lo scrivete. E prendete, se fate una compravendita, dei testimoni, e che non sia fatto torto né allo scriba né ai testimoni. Se doveste farlo, sarebbe un peccato da parte vostra. E temete Allāh, e Allāh v'insegna, e Allāh è Onnisciente.
الترجمة الإيطالية
O voi che credete in Allāh e seguite il Suo Messaggero, se avete effettuato vendite rateali con una proroga di pagamento ad una determinata data, annotatelo, e che annoti uno scriba giusto e leale tra voi, secondo la Shari'ah, e non si rifiuti di annotare con giustizia il debito secondo ciò che Allāh gli ha insegnato. E che scriva secondo la dettatura del debitore: In questo modo, sarà una presa di atto da parte sua; e che tema Allāh, il suo Dio, e che non diminuisca nulla del debito, sia in quantità che qualità, così come è prescritto. Se il debitore non sa come comportarsi ,oppure è inesperto per la sua giovane età, o ha problemi mentali, oppure non è in grado di dettare, in quanto ha difficoltà nel parlare o cose simili, che detti un suo tutore, ma con correttezza e rettitudine. E chiedete la testimonianza di due uomini saggi e corretti; se non si trovano due uomini, che siano testimoni un uomo e due donne della cui fede e affidabilità siete certi; in questo modo, se una delle due donne dimentica, l'altra potrà rammentarglielo, ed i testimoni non devono rifiutare di testimoniare sul debito, se viene loro chiesto, e non rifiutatevi di annotare il debito, piccolo o grande che sia, rispettando le date di scadenza. L'annotazione del debito è una legge della Shari'ah di Allāh ed è quindi molto importante che sul debito vi siano delle testimonianze. E il debito scritto è una garanzia che allontana i sospetti riguardo il suo tipo, la quantità e la sua scadenza. Tutto questo, salvo i casi in cui l'annotazione riguardi merce presente e pagamento in contanti, in questo caso non vi è obbligo di annotazione, in quanto non è necessaria; è ammesso utilizzare le testimonianze verbali dei presenti per non cadere nel disaccordo. Non è ammesso fare del male a colui che annota ed ai testimoni; se a costoro viene fatto del male, chi fa ciò si allontana dall'obbedienza di Allāh e va incontro alla Sua disobbedienza. Temete Allāh, o credenti, e obbedite a tutto ciò che vi ha ordinato ed evitate ciò che vi ha proibito. Allāh vi insegna ciò che è giusto per la vostra vita e per l'Aldilà. E Allāh è Onnisciente, nulla Gli è nascosto.
الترجمة الإيطالية للمختصر في تفسير القرآن الكريم
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ
O voi che credete, quando contraete un debito con scadenza precisa, mettetelo per iscritto; che uno scriba, tra di voi, lo metta per iscritto, secondo giustizia. Lo scriba non si rifiuti di scrivere secondo quel che Allah gli ha insegnato; che scriva dunque e sia il contraente a dettare, temendo il suo Signore, Allah, e badi a non diminuire in nulla. Se il debitore è deficiente, o minorato o incapace di dettare lui stesso, detti il suo procuratore, secondo giustizia. Chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini, un uomo e due donne, tra coloro di cui accettate la testimonianza, in maniera che, se una sbagliasse, l'altra possa rammentarle. E i testimoni non rifiutino, quando sono chiamati. Non fatevi prendere da pigrizia nello scrivere il debito e il termine suo, sia piccolo o grande. Questo è più giusto verso Allah, più corretto nella testimonianza e atto ad evitarvi ogni dubbio; a meno che non sia una transazione che definite immediatamente tra voi: in tal caso non ci sarà colpa se non lo scriverete. Chiamate testimoni quando trattate tra voi e non venga fatto alcun torto agli scribi e ai testimoni; e se lo farete, sarà il segno dell'empietà che è in voi. Temete Allah, è Allah che vi insegna. Allah conosce tutte le cose.
Hamza Roberto Piccardo - Italian translation